Riceviamo e pubblichiamo volentieri, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale contro la Tortura (26 giugno 2013), la Dichiarazione seguita alla Tavola rotonda sulla prevenzione della tortura del 22 aprile 2013 presso l’Università di Milano-Bicocca la, organizzata dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche in occasione della presenza a Milano di Víctor Manuel Rodríguez Rescia, membro del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.
La Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, previamente informata dell’evento, ha fatto pervenire ai presenti i suoi auguri di buon lavoro, considerando “l’introduzione del crimine di tortura nel nostro ordinamento un fatto di civiltà che corrisponderebbe pienamente alla cultura e ai valori di libertà di cui è pervasa la nostra Costituzione“.
Di seguito la Dichiarazione di Milano-Bicocca sulla Prevenzione della Tortura, aperta all’adesione e inviata alla Presidente della Camera in seguito alla sua richiesta di ricevere i documenti prodotti dal convegno. A seguito della dichiarazione la mail a cui poter inviare la propria adesione.
Una Dichiarazione condivisibile da parte di Amnesty International, la cui posizione è ribadita in queste parole “E’ urgente e necessario che l’Italia si doti di strumenti adeguati a prevenire maltrattamenti e tortura, tra questi, oltre al già ricordato reato di tortura, occorre un meccanismo di prevenzione indipendente come richiesto dai trattati internazionali a cui l’Italia ha aderito e, in particolare, dal Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, ratificato dall’Italia nel 2013″ e nell’ultimo Rapporto annuale sull’Italia
La Dichiarazione integrale
Considerato in generale che:
1. La tortura non è solamente causa di dolore fisico e psicologico, ma è espressione di disprezzo per la dignità umana;
2. La tortura, in ogni sua modalità, è una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani e, per questo è stata annoverata tra i crimini contro l’umanità;
3. Essendo la tortura un crimine internazionale, vietato da trattati e dal diritto internazionale consuetudinario, la sua proibizione è considerata una norma di ius cogens (norma imperativa);
4. Il problema della tortura è stato fin dall’inizio affrontato dalle Nazioni Unite nell’ambito dello sviluppo di norme fondamentali sui diritti umani, per la sua natura direttamente lesiva del nucleo delle libertà civili e politiche;
5. Nonostante sia illegale, la tortura continua a essere praticata nella maggior parte dei paesi, in maniera isolata o come pratica sistematica;
6. Per un’effettiva prevenzione della tortura è necessario il superamento di modelli e stereotipi di carattere sociale, economico, culturale e antropologico, ricorrentemente connessi alla condizione delle persone private della libertà, qualunque siano le modalità e le ragioni di tale privazione;
7. L’effettivo sradicamento della tortura richiede un orientamento ideale della società e delle istituzioni al rispetto e alla promozione dei diritti umani e della dignità propria di tutte le persone, senza distinzione alcuna;
8. La definizione universalmente accettata di tortura è quella prevista all’art. 1, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York, 1983; di seguito: Convenzione), vale a dire “qualunque atto mediante il quale si infligge intenzionalmente a una persona un dolore o una sofferenza fisici o mentali con il proposito di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o una confessione, di punirla per un atto che egli o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, o di intimidire o costringere questa persona o una terza persona, o per qualunque ragione basata su una discriminazione di qualunque tipo, quando questo dolore o sofferenza sia inflitto da un funzionario pubblico o da un’altra persona nell’esercizio di funzioni pubbliche o per sua istigazione o con il suo consenso o con la sua acquiescenza. Essa non include il dolore o la sofferenza derivanti soltanto da sanzioni legittime o ad esse inerenti o ad esse incidentali”;
9. Strumenti essenziali per sradicare la tortura sono la sua previsione nell’ordinamento nazionale come grave delitto e l’abolizione di ogni forma di impunità mediante una corretta ed efficiente indagine dei fatti denunciati, la celebrazione del giudizio nei confronti degli accusati, la condanna dei responsabili e la riparazione per le vittime;
Considerato, nel caso specifico, che:
10. L’Italia è parte della Convenzione e ha recentemente ratificato, il 3 aprile 2013, il suo Protocollo facoltativo (New York, 2002; di seguito: Protocollo);
11. Nonostante l’Italia sia parte anche di altri trattati internazionali che proibiscono la tortura e i trattamenti e le pene crudeli, inumani e degradanti, quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Roma, 1950), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966), la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (Strasburgo, 1987), non è stato finora possibile sradicare del tutto queste pratiche, come accertato in sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, anche perché l’ordinamento interno non prevede a tal fine strumenti effettivi di natura preventiva e repressiva;
12. L?Italia non ha ancora introdotto nel suo codice penale uno specifico reato di tortura sanzionato con pene appropriate come riciesto dall’art. 4 della Convenzione;
13Dal momento dell’entrata in vigore del Protocollo (3 maggio 2013), l’Italia è soggetta al potere di visita senza previa autorizzazione da parte del Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura;
14. Il Protocollo obbliga, tra l’altro, gli Stati parte a creare un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura;
15In base al Protocollo, l’Italia ha un anno di tempo (sino al 3 maggio 2014) per l’istituzione di un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura;
16. Per l’istituzione e il funzionamento di un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, dotato dei necessari caratteri di indipendenza, è richiesta in Italia, come altrove, una stretta collaborazione tra lo Stato e la società civile;
17. Nella maggior parte dei paesi europei sono stati creati meccanismi nazionali di prevenzione della tortura che fanno capo a entità previamente costituite, come un ufficio di Ombudsman;
18. Non esistendo in Italia questa figura a livello statale, potrebbe essere opportuno ricorrere ad altri meccanismi di prevenzione della tortura, come quelli istituiti in alcuni paesi europei e latinoamericani;
19L’Italia noon è ancora parte della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Parigi, 2007), pur implicando quasi tutti i casi di sparizione forzata anche pratiche di tortura;
Tutto ciò considerato:
1. Ritengono importante il fatto ce l’Italia abbia ratificato il Protocollo, vincolandosi agli obblighi in esso contenuti, tra cui l’istituzione di un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, che dovrà soddisfare il requisito di indipendenza e gli altri requisiti ivi indicati
(bilanciamento di genere, adeguata rappresentanza di gruppi etnici e minoranze);
2. Sottolineando l’esigenza di dotare l’ordinamento italiano di strumenti di prevenzione e repressione per combattere la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti, e di favorire un cambiamento di cultura sociale e istituzionale circa il rispetto della dignità umana come
inalienabile valore supremo;
3. Evidenziano che la costruzione di un idoneo meccanismo nazionale di prevenzione della tortura richiede un ampio dibattito partecipativo, in base a una procedura stabilita dallo Stato, che includa una pluralità di contenuti e l’incorporazione di diversi attori, sia nazionali che internazionali, operando in collaborazione con il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura;
4. Ribadiscono la necessità di introdurre al più presto nell’ordinamento penale nazionale il delitto specifico di tortura, in base alla definizione prevista nell’art. 1 della Convenzione, e di sanzionarlo con pene appropriate, considerandone altresì l’estensione all’ipotesi in cui i fatti siano commessi da individui che non svolgano pubbliche funzioni;
5. Insistono sull’importanza che coloro che sono sospettati di episodi di tortura, vengano effettivamente e prontamente sottoposti a procedimento penale nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento penale nazionale e del diritto internazionale, prevenendo il fenomeno dell’impunità e l’anomala operatività di istituti premiali;
6. Sottolineano l’importanza della formazione e sensibilizzazione dei funzionari pubblici e della società in generale su quanto riguarda la prevenzione e la repressione della tortura, prendendo in considerazione le esigenze tipiche dell’istruzione ai diritti umani nell’ambito di un ampio programma di politiche pubbliche;
7. Sollecitano la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata e il riconoscimento della competenza del Comitato contro le sparizioni forzate di persone a ricevere ed esaminare comunicazioni individuali e inter-statali ai sensi degli art. 31 e 32 della stessa Convenzione;
8. Manifestano la propria disponibilità a collaborare alle attività dello Stato per la formazione e sensibilizzazione della società e delle istituzioni verso una cultura di pace e di lotta alla tortura e alla violenza nei vari centri di privazione della libertà, ricordando che le università possono offrire uno spazio di dialogo e di approfondimento anche in vista dell’adempimento da parte dell’Italia degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Protocollo, in particolare per quanto riguarda il disegno e la creazione del meccanismo nazionale di prevenzione della tortura.
Milano, 22 aprile 2013.
Sottoscrivono:
Alessandro Agrì
Oriana Binik
Silvia Buzzelli
Elena Carpanelli
Gabriella Citroni
Vittorio Corasaniti
Leda Rita Corrado
Giandomenico Dodaro
Emma Ferrari
Luca Gervasoni
Tatiana Giacometti
Alessandra Kostner
Sara Maffei
Marco Lorenzo Minnella
Alessandra Naldi
Claudia Pecorella
Marta Pelazza
Adriano Peloso6
Domenico Pulitanò
Carlo Ruga Riva
Tullio Scovazzi
Benedetta Ubertazzi
Francesco Vigoriti
Pasquale Villani
Aderiscono:
Paolo Palchetti
Per adesioni si prega di scrivere a v.corasaniti1@campus.unimib.it